R.C. Professionale Medici

Prodotti e servizi per la categoria medica, che recentemente è stata soggetta ad importanti riforme nel campo assicurativo.

A seguito della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd Legge GELLI-BIANCO) studiare il profilo del medico, il suo inquadramento lavorativo, ed il tipo di attività esercitata diventa necessario per poter garantire la  migliore soluzione assicurativa.

Prodotti volti a tutelare il medico, l’operatore sanitario e le strutture nella loro attività lavorativa, nelle possibili vertenze legali, anche e contro gli infortuni, grazie a polizze e convenzioni su misura studiate da Sca in collaborazione con primari intermediari del mercato nazionale.

Certamente la novità maggiore introdotta dalla legge Gelli riguarda la natura della responsabilità  civile del medico.

Responsabilità civile del medico e dell'avvocato risarcimento danni

L’art. 7 comma 2 stabilisce infatti chiaramente che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ex art. 2043 del codice civile, sancendo così definitivamente la natura extracontrattuale della responsabilità del medico nei confronti del paziente vittima di malasanità.

In realtà, già la precedente Legge Balduzzi faceva riferimento all’art. 2043 c.c. Difatti, all’articolo 3, dopo aver stabilito che il medico non rispondesse per colpa lieve qualora si fosse attenuto alle linee guida, sanciva che comunque restava fermo “l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”

Tuttavia, anche se la legge Balduzzi faceva espresso richiamo alla responsabilità extracontrattuale, la Giurisprudenza maggioritaria aveva continuato a considerare duplice la natura della responsabilità del medico nei confronti del paziente, ritenendo che il danneggiato potesse agire sia in via contrattuale che extracontrattuale.

La responsabilità civile quindi si distingue in:

Responsabilità contrattuale, quando viene violato un dovere derivante da un precedente rapporto obbligatorio. Essa nasce quindi nel momento in cui il debitore non esegue la prestazione dovuta o non la esegue nel modo corretto.

Responsabilità extracontrattuale, quando un soggetto cagiona danno ingiusto con dolo o colpa (andando a ledere altrui diritti) ed è tenuto quindi a risarcire il danno provocato.

L’assicurazione responsabilità civile copre eventuale perdita patrimoniale dell’assicurato, a seguito di danno volontario provocato dallo stesso assicurato ad un terzo.

Se un soggetto dunque nello svolgimento della propria attività  o meno ed indipendentemente dal fatto che ci sia un rapporto contrattuale o meno provoca danni a terzi o alla proprietà di terzi, è obbligato a risarcire il danno provocato, ripristinando il pregiudizio arrecato.

Assicurazione Professionale Medico di base

La professione di Medico di base rientra nella categoria delle professioni intellettuali e dunque il professionista assume un obbligo di “mezzi” nei confronti del cliente.

Tuttavia è sempre consigliabile stipulare una polizza sulla Responsabilità Civile Professionale che tuteli da eventuali richieste di risarcimento da parte di clienti, soprattutto in virtù dell’elevata entità di danni che chi pratica questa professione potrebbe causare.

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