Assicurazione per L’iscrizione all’Albo Autotrasportatori in conto terzi

Dal punto di vista operativo la procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri già noti sulla base di precedenti decreti e circolari riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145 e della circolare 13/05/2022 – Prot. n. 3738.
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci, è richiesto, oltre a quanto precedentemente indicato, l’attestato di idoneità professionale (che si consegue superando un apposito esame) e l’attestazione di capacità finanziaria redatta in forma di fidejussione a cura di una banca, di una finanziaria o di una compagnia di assicurazione che dovrà attenersi ad un modello specifico, per un importo minimo di:

– € 9.000,00 per il primo veicolo a motore utilizzato;
– € 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
– € 900,00 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate,

Quando un’impresa abbia in disponibilità un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l’ammontare dell’idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nell’elenco sopra riportato, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data del 13/05/2022 in cui è uscita la circolare prot. n.3738, fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l’idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l’impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 251 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della circolare applicativa della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – protocollo 1807 del 28 gennaio 2015.

L’assicurazione Professionale Autotrasportatori vale anche per i danni di cui l’assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza.

 Copertura a favore degli eredi, successori, tutori – In caso di morte o di incapacità dell’assicurato, l’assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni.

assicurazione Professionale Autotrasportatori delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il periodo di assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento, ma salve le esclusioni che seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato.

Oltre a tutte le garanzie sopra riportate l’assicurato avrà diritto al rilascio da parte dell’intermediario dell’attestazione di esistenza di una polizza di RC Professionale Autotrasportatori in linea con quanto stabilito dall’art. 7, comma 1,2 e 3 del Reg. CE n. 1071/2009 nonche della lettera b), Art.7 comma 1 del Decr. Dir. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Dip – Trasp. Prot. N. 291 del 25/11/2011, da ultimo meglio specificati con Cir.Min. Infr. e Trasp. N. 11551 del 11/05/2012. Che corriponde ad un titolo equipollente alla polizza fidejussoria per l’attestazione della capacità finanziaria richiesta per l’iscrizione all’albo Autotrasportatori.